Avvalimenti

AVVALIMENTI DEI REQUISITI
avvalimenti italia

Il nostro servizio avvalimenti consiste nel fornire ai Clienti un impresa ausiliaria che possa fornire i requisiti mancanti richiesti nelle gara di appalto.

IL NOSTRO SERVIZIO

La Omnia Consulenza S.r.l. fornisce alle aziende avvalimenti per la partecipazione alle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture attraverso un network di imprese ausiliarie che mettono a disposizione i propri requisiti ai sensi dell’art. 89, D.Lgs. 50/2016.

Il servizio avvalimenti consiste nello studio preliminare della gara d’appalto, ricerca dell’ausiliaria e predisposizione della documentazione per l’avvalimento, nonchè l’assistenza successiva all’eventuale aggiudicazione di gara.

La nostra società dispone di avvalimenti dell’attestazione SOA nelle seguenti categorie: OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8, OG9, OG10, OG12, OG13, OS1, OS3, OS5, OS6, OS7, OS8, OS9, OS10, OS11, OS19, OS20A,  OS20B,, OS22, OS23, OS24, OS26, OS27 e OS28, mentre le  categorie OG11, OS02A, OS21, OS12B, OS18A e OS30, le possiamo proporre solo in caso di incidenza della categoria inferiore sotto il 10% di legge

Oltre l’avvalimento dell’attestazione SOA, disponiamo di avvalimenti nell’ambito degli appalti di servizi e forniture in particolare:

– pulizie civili;
– gestione verde urbano;
– gestione verde stradale;
– gestione illuminazione pubblica;
– servizi cimiteriali;
– pulizia spiagge;
– gestione parcheggi;
– gestione aree sosta camper;
– facchinaggio;
– disinfestazione;
– derattizzazione;
– guardiania;
– forniture di arredi;
– forniture di terra vegetale.

I REQUISITI AVVALLABILI

L’avvalimento è un istituto di legge che nacque con l’art. 49 del vecchio codice degli appalti (D.Lgs. 163/2010) e che oggi fa riferimento all’art. 89, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. L’avvallimento deriva dal recepimento dell’art. 38, commi 2 e 3, Direttiva 2014/23/CE, dell’art. 63 Direttiva 2014/24/CE e dell’art. 79, Direttiva 2014/25/CE tutte del 26 febbraio 2014.

L’Avvalimento può essere applicato negli appalti di lavori, servizi e forniture.

I requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, ma non tutti, possono essere forniti in avvalimento da soggetti che devono comunque essere in regola con i requisiti dell’art. 80, D.Lgs. 50/2016.
Di seguito si riportano alcuni requisiti non avvallabili:
– categoria lavori OG2 (restauro di beni monumentali);
– categoria lavori OG11, OS2A, OS2B, OS4, OS11, OS12A, OS12B, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS21, OS25, OS30 e OS32  solo nel caso l’incidenza calcolata sull’importo complessivo dell’appalto superi il 10%;
– iscrizioni ad albi professionali quali: albo imprese di pulizia, albo nazione gestori ambientali, iscrizione agli ordini professionali, etc.);
– iscrizione dell’attività alla CCIAA correlata al tipo di appalto in gara.

Negli appalti di lavori può essere avvallato sia il possesso di fatturato in lavori, nel caso di gare inferiori a € 150.000, che il possesso dell’attestazione SOA riguardanti le categorie OG01, OG03, OG04, OG05, OG06, OG07, OG08, OG09, OG10, OG12, OG13, OS01, OS03, OS05, OS06, OS07, OS08, OS09, OS10, OS15, OS16, OS17, OS19, OS20-A, OS20-B, OS22, OS23, OS24, OS26, OS27, OS28, OS29 e OS31.

Negli appalti di servizi (o forniture) i requisiti avvallabili sono quelli economico-finanziario e tecnico-professionali, quali ad esempio:

a) fatturato globale annuo nel triennio;
b) fatturato globale medio annuo nel triennio;
c) fatturato specifico annuo nella gestione di servizi similari nel triennio;
d) fatturato specifico medio annuo nella gestione di servizi similari nel triennio;
e) fatturato con un unico servizio similare nel triennio;
f) fatturato con un unico servizio similare nell’ultimo anno.

COSA C’È DA SAPERE PRIMA DI PARTECIPARE

L’impresa che partecipa alle gare di appalto con l’avvalimento deve essere in possesso di adeguata dotazione di personale e attrezzature per svolgere l’appalto e quindi non incorrere nella messa a disposizione totale degli stessi come previsto oltretutto al comma 9 dell’art.89, D.Lgs. 50/2016 e all’art.88, D.P.R. 207/2010.
Prima di partecipare alle gare con l’avvalimento è necessario verificare sul certificato della camera di commercio il possesso dell’attività attinente all’oggetto dell’appalto per non incorrere in un esclusione senza possibilità di potersi difendere.
In caso di aggiudicazione da parte del concorrete ausiliato sarà quest’ultimo a sottoscrivere il contratto di appalto, incassare i pagamenti ed infine ottenere il certificato esecuzione lavori (oppure il certificato di prestazione nel caso di servizi o forniture) per poter poi richiedere l’Attestazione SOA.
L’impresa vincitrice in caso di aggiudicazione dovrà corrispondere una royalty all’impresa ausiliaria secondo le modalità stabilite nel contratto di avvalimento.
In caso si ricorra all’avvalimento deve essere prodotta per la partecipazione la seguente documentazione:
– contratto di avvalimento;
– dichiarazione dell’ausiliaria;
– DGUE.
È importante sottolineare che il concorrente ausiliato e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

In fine informiamo che negli avvalimenti si applicano le seguenti regole:
– non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente;
– non è consentito che l’ausiliaria partecipi in proprio alla gara;
– è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie (avvalimento cumulativo);
– è ammesso l’avvalimento parziale di un requisito parzialmente posseduto dall’ausiliaria (avvalimento parziale);
– l’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
– il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria (art. 89, comma 1, D.Lgs.50/2016).

 

I VANTAGGI

Concludiamo col dire che l’utilizzo dell’avvalimento ha i seguenti vantaggi:
– accesso agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture anche se l’impresa non ha maturato i requisiti;
– possibilità di partecipare alle gare anche se si ha costituito una nuova impresa;
– possibilità di maturare i requisiti e di conseguire l’attestazione SOA nel caso dei lavori e del fatturato specifico nel caso di appalti di servizi o forniture;
– diminuzione del rischio contenziosi con l’amministrazione e altri concorrenti.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice degli appalti
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento degli appalti

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