DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, conosciuto anche come DUVRI, è  un Piano di sicurezza finalizzato a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro in presenza di più operatori ove sia riscontrabile un rischio interferenza e deve essere obbligatoriamente predisposto dal Datore di lavoro committente.

IL NOSTRO SERVIZIO

La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare le aziende che intendono adeguarsi alle normative sulla salute e sicurezza nei contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione di lavori, servizio o forniture e dotarsi del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

 

QUANDO È RICHIESTO

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), è un documento  tecnico, operativo e gestionale, da allegare al contratto di appalto che deve essere redatto dal datore di lavoro committente nell’ambito dei contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione di lavori, servizio o forniture. A differenza del Documento di valutazione dei rischi (DVR), il DUVRI non è un piano di sicurezza aziendale, ma è riferito alla cooperazione e al coordinamento della sicurezza riguardo le attività svolte da due o più aziende che operano nello stesso spazio di lavoro. Il DUVRI è finalizzato quindi a ridurre i rischi da interferenza, quando ad esempio si affidano lavorazioni interferenti ad imprese che opereranno nello stesso luogo di lavoro in un momento differente nel tempo oppure in spazi che seppur differenti sono sensibili a possibili interferenze, questo può capitare anche per lavorazioni interferenti con quelle dello stesso Committente.

La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto di lavori, servizi o forniture della durata inferiore a 5 uomini-giorno, o qualora il contratto sia rivolto alla mera erogazione di servizi di natura intellettuale o alla fornitura di materiali o attrezzature, in ogni caso l’obbligo decorre se sono presenti rischio incendio di livello elevato, cancerogeno, chimico, biologico o da atmosfere esplosive (art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008).

 

DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La responsabilità che venga predisposto il DUVRI è in capo al Datore di lavoro committente e può essere redatto da un consulente esterno o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), avvalendosi di una consulenza professionale esterna.

I contenuti e lo schema per la redazione di un DUVRI sono riportati in una Linea guida INAIL, che propone quanto segue:

– Parte 1: le informazioni generali;

– Parte 2: griglia per l’inserimento delle informazioni riguardo la committenza;

– Parte 3: aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e convenzionali;

– Parte 4: la vera e propria valutazione dei rischi dovuti all’interferenza, composta da due tabelle tra loro alternative;

– Parte 5: parte informativa dei rischi e delle regole vigenti in materia di sicurezza;

– Parte 6: a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta;

– Parte 7: schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento.

Il Datore di lavoro committente deve redigere il DUVRI prima della firma del contratto d’appalto, d’opera e di somministrazione di lavori, servizio o forniture.

 

I VANTAGGI

Adeguarsi alle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito di un contrato di appalto e dotarsi di un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza produce i seguenti vantaggi:

– miglioramento della sicurezza nel luogo di lavoro;

– miglioramento immagine aziendale;

– riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;

– riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;

– evitare cause legali;

– ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;

– evitare la sospensione dell’appalto.

 

SANZIONI

La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del DUVRI.

Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il DUVRI, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.

In caso di violazioni inerenti la stesura del DUVRI per il datore di lavoro committente sono previste all’art. 55, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:

– per omessa annessione del DUVRI al contratto, l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 [violazione art. 26, comma 1,  D.Lgs. 81/08];

Inoltre, la mancata redazione del DUVRI comportare la sospensione dell’attività e la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 codice civile come previsto all’art. 26, comma 5,  D.Lgs. 81/08 in quanto non risultano valutati i costi della sicurezza.

 

DURATA E AGGIORNAMENTO

Il DUVRI si applica nel periodo di durata del contratto, ma deve essere aggiornato ogni volta che c’è un cambiamento di macchinari utilizzati, nelle aree di lavoro o nei processi produttivi/lavorativi che possano generare un rischio da interferenza, è dunque necessario aggiornare il DUVRI con regolarità.

Il DUVRI deve essere adattato ai cambiamenti delle situazioni che possono generare dei rischi da interferenza.

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

In funzione dei rischi interferenti previsti nel DUVRI, le aziende devono pianificare la formazione a cui saranno soggetti i lavoratori che dovranno operare nei luoghi di lavoro.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

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