PIMUS

PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI (PiMUS)

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio, conosciuto anche come PiMUS, è  un Piano di sicurezza aziendale che obbligatoriamente deve essere predisposto dalle imprese per la gestione della sicurezza durante le operazioni di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.

IL NOSTRO SERVIZIO

La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare le aziende che intendono dotarsi del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi ai sensi dell’art. 136, comma 1, D.Lgs. 81/2008.

 

QUANDO È RICHIESTO

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio (PiMUS) è un documento tecnico/operativo contenente un insieme di indicazioni per i preposti e gli addetti all’uso e montaggio in sicurezza del ponteggio.

Il PiMUS è obbligatorio ogni qual volta deve essere montato, usato e smontato un ponteggio.

 

DESCRIZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO

La responsabilità che venga predisposto il PiMUS è in capo al Datore di lavoro che deve avvalersi di persona  competente per redigere il documento.

Il progetto esecutivo del ponteggio deve essere predisposto solo se strettamente necessario. Il PiMUS non necessita di un progetto a firma di un tecnico abilitato se il ponteggio è eseguito rispettando quanto previsto nella relazione di calcolo del fabbricante e negli schemi tipo allegati al libretto di autorizzazione ministeriale, il PiMUS deve tuttavia deve  contenere i disegni esecutivi del ponteggio, che devono riportare lo sviluppo del ponteggio sulla pianta e sui prospetti dei fabbricati.

I casi per i quali è necessario ricorrere al progetto esecutivo del ponteggio sono, in sintesi:

  • ponteggi di altezza superiore a 20 m (misurati dal piano d’appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro più alto);
  • ponteggi realizzati non conformemente agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale;
  • ponteggi comprendenti un numero complessivo di impalcati maggiore a quello riportato negli schemi tipo;
  • ponteggi con gli ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione ministeriale;
  • ponteggi con sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a quello utilizzato nella verifica di stabilità del ponteggio riportata nel libretto di istruzioni allegato al libretto di autorizzazione ministeriale;
  • ponteggi con una superficie esposta all’azione del vento diversa da quella presa in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio (solitamente questo si supera quando al ponteggio sono attaccati teli, graticci, tabelloni e/o cartelloni);
  • nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non appartenenti a un’unica autorizzazione ministeriale.

I contenuti minimi per la redazione di un PiMUS sono riportati all’Allegato XXII, D.Lgs. 81/2008, che prevede quanto segue:

a) dati identificativi del luogo di lavoro;

b) identificazione del datore di lavoro dell’impresa che deve istallare il ponteggio;

c) identificazione del preposto e degli addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio;

d) identificazione del ponteggio (marca, modello, tipologia, autorizzazione ministeriale, etc.);

e) se non ricorre l’obbligo del progetto esecutivo con i calcoli statici inserire disegni esecutivi del ponteggio;

f) nei casi previsti inserire progetto esecutivo del ponteggio timbrato e firmato da un progettista abilitato, completo di calcoli statici, dal quale risultino:

1) carichi massimi applicati per metro quadrato di impalcato;

2) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi;

3) elaborati grafici del ponteggio;

g) modalità e regole generali di montaggio;

h) misure particolari di sicurezza da adottare;

i) descrizione attrezzature utilizzate;

l) descrizione dei DPI utilizzati;

m) procedure per il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggio;

n) procedure da applicare durante l’uso dei ponteggio;

o) Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.

L’impresa deve redigere il PiMUS, prima di iniziare a montare il ponteggio.

 

I VANTAGGI

 Adeguarsi alle normative di sicurezza sui ponteggi e dotarsi di un Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio produce i seguenti vantaggi:

– miglioramento della sicurezza in cantiere;

– miglioramento immagine aziendale;

– riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;

– riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;

– evitare cause legali;

– ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;

– evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

SANZIONI

La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio.

Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il PiMUS, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.

In caso di violazioni inerenti la stesura del PiMUS per il datore di lavoro sono previste all’art. 159, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:

– per omessa o incompleta redazione del PiMUS, l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.096  a € 5.261 [violazione art. 136, comma 1, D.Lgs. 81/08].

 

DURATA E AGGIORNAMENTO

Il PiMUS  si applica nel periodo di durata del cantiere almeno finché il ponteggio non viene smontato e deve essere aggiornato ogni volta che c’è qualche modifica sul ponteggio.

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Una volta redatto il PiMUS il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la formazione e addestramento dei preposti e degli addetti al montaggio, uso e smontaggio del ponteggio attraverso un ente formatore esterno.

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