POS

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Il Piano Operativo di Sicurezza, conosciuto anche come POS, è  un Piano di sicurezza aziendale per garantire la sicurezza e salute nei cantieri mobili e temporanei  che deve essere obbligatoriamente predisposto dalle imprese affidatarie, esecutrici e subappaltatrici.

IL NOSTRO SERVIZIO

 La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare le aziende che intendono adeguarsi alle normative sulla salute e sicurezza nei cantieri mobili e temporanei ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 81/2008 e dotarsi del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. 81/2008.

 

QUANDO È RICHIESTO

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che interessa i cantieri mobili e temporanei, in particolare deve essere redatto dalle imprese di costruzioni (cantieri edili, stradali, impiantistiche, etc.) e per le aziende operanti nel   settore spettacoli  musicali, cinematografici  e  teatrali  e  nelle  manifestazioni  fieristiche. Il POS è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al  singolo  cantiere. Il POS deve essere prodotto anche dalle imprese subappaltatrici, mentre i lavoratori autonomi non sono tenuti a presentare il POS.

Il POS è obbligatorio anche se in cantiere opera un unica impresa esecutrice, anche di tipo familiare e anche se in possesso di meno di 10 addetti.

 

DESCRIZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

La responsabilità che venga predisposto il POS è in capo al Datore di lavoro e può essere redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’azienda, avvalendosi di una consulenza professionale esterna.

I contenuti minimi per la redazione di un POS sono riportati al punto 3, Allegato IV, D.Lgs. 81/2008, che prevede quanto segue:

– denominazione impresa;

– indirizzi ed riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

– nominativo del Datore di lavoro;

– nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

– nominativi della squadra di emergenza in cantiere (addetti al primo soccorso ed emergenze antincendio);

– nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

– nominativi dei lavoratori impiegati in cantiere;

– nominativo del medico competente;

. nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

– specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;

– descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro, indicando le attività svolte dall’impresa esecutrice, subappaltatrici e lavoratori autonomi;

– numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei subappaltatori operanti in cantiere;

– elenco delle attrezzature, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere necessari a svolgere le attività;

– elenco dei dispositivi di protezione collettiva (ponteggi, dei ponti su ruote a torre, etc.);

– elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori impiegati in cantiere;

– elenco opere provvisionali;

– elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

– esito del rapporto di valutazione del rumore valutato con metodo analitico o strumentale;

– esito del rapporto di valutazione vibrazioni valutato con metodo analitico o strumentale;

– individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

– procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

– documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

L’impresa affidataria deve redigere il POS, almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere, mentre l’impresa subappaltatrice deve provvedere almeno 30 giorni prima.

 

I VANTAGGI

Adeguarsi alle normative di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili e dotarsi di una Piano Operativo di Sicurezza produce i seguenti vantaggi:

– miglioramento della sicurezza in cantiere;

– miglioramento immagine aziendale;

– riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;

– riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;

– evitare cause legali;

– ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;

– evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale previsti all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

– evitare l’interdizione dai lavori pubblici con segnalazione nel casellario informatico.

 

SANZIONI

La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il Piano Operativo di Sicurezza, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.

In caso di violazioni inerenti la stesura del POS per il datore di lavoro sono previste all’art. 55, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:

– per omessa redazione del POS, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc., la pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi, mentre ammenda da € 2.000 a € 8.000 [violazione art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. 81/08];

– per incompleta redazione del POS con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPI, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000 [violazione art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. 81/08].

Inoltre, la mancata redazione del POS, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale prevista all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e l’interdizione dai lavori pubblici.

 

DURATA E AGGIORNAMENTO

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) si applica nel periodo di durata del cantiere, ma deve essere aggiornato ogni volta che c’è un cambiamento di macchinari utilizzati, nelle aree di lavoro o nei processi produttivi/lavorativi, è dunque necessario aggiornare il POS con regolarità.

Il POS deve essere adattato ai cambiamenti delle lavorazioni, delle attrezzature utilizzate e dell’organizzazione del cantiere.

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Una volta redatto il POS il datore di lavoro è obbligato ad effettuare l’informazione e formazione dei lavoratori che dovranno operare in cantiere incaricando l’RSPP o un ente formatore esterno.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

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