IL NOSTRO SERVIZIO
La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare le aziende che intendono adeguarsi alle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dotarsi di un Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni ai sensi dell’art. 181, comma 1, D.Lgs. 81/2008.
QUANDO È RICHIESTO
L’obbligo per datore di lavoro di dotarsi di un Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni scatta quando esiste anche un solo lavoratore esposto a vibrazioni che possano arrecare gravi danni all’apparato mano-braccio (HAV) o al corpo intero (WBV) causando malattie professionali.
I valori limite di esposizione e i valori di azione sono fissati dall’art. 201, comma 1, D.Lgs. 81/2008 in relazione al livello di esposizione giornaliera:
– vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
– vibrazioni trasmesse al corpo intero: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.
Tali valori limite sono riportati nella seguente tabella:
Se non si può escludere che siano superati i valori di azione A(8) = 2,5 m/s2 (sistema Mano-braccio) oppure A(8) = 0,5 m/s2 (sistema Mano-braccio) deve essere eseguita prima una valutazione analitica attraverso banche dati di riferimento oppure attraverso misurazioni effettuate con un vibrometro. Successivamente è necessario elaborare i valori rilevati secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI EN ISO 5349-1:2004 e UNI ISO 2631-1:2014 per arrivare a definire le misure di protezione collettive ed individuali da mettere in campo.
Il limite di esposizione personale non può essere in alcun caso superiore ai seguenti valori:
– sistema Mano-braccio: A(8) = 5 m/s2
– sistema Corpo intero: A(8) = 1 m/s2
In questo caso si deve procedere alla sostituzione immediata della macchina, attrezzo, apparecchiatura o alla riduzione dei tempi di esposizione poiché non è consento il superamento di tali limiti di esposizione.
La valutazione del vibrazioni è un documento collegato al Documento di Valutazione dei rischi e, ove pertinente, deve essere obbligatoriamente inserito anche nei seguenti documenti:
– Piano Operativo della Sicurezza (POS);
– Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
– Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI).
DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO VIBRAZIONI
La responsabilità che venga predisposto il Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni è in capo al Datore di lavoro e deve essere predisposta da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia, avvalendosi ove necessario di una consulenza professionale esterna.
Il Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni è costituito da:
1) Rapporto di valutazione;
2) Relazione tecnica.
La Relazione tecnica deve sviluppare i seguenti punti:
– identificazione dell’azienda;
– individuazione delle figure aziendali;
– indicazione dei criteri seguiti per la valutazione;
– descrizione delle attività prevalenti nei luoghi di lavoro;
– identificazione dei gruppi omogenei;
– rilievi con vibrometro;
– strumentazione utilizzata;
– calcolo dei livelli di esposizione;
– misure di protezione collettiva;
– misure di protezione individuale;
– sorveglianza sanitaria;
– formazione e addestramento.
I VANTAGGI
Adeguarsi alle normative di sicurezza sul lavoro e dotarsi di un Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni produce i seguenti vantaggi:
– miglioramento della sicurezza aziendale;
– miglioramento immagine aziendale;
– riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;
– riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;
– evitare cause legali;
– ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;
– evitare sospensioni dell’attività.
SANZIONI
La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni .
Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.
In caso di violazioni inerenti la stesura del Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni per il Datore di lavoro sono previste all’art. 55, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:
– per omessa redazione del Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [violazione art. 181, comma 1, D.Lgs. 81/08].
DURATA E AGGIORNAMENTO
Il D.Lgs. 81/2008 al comma 2 dell’art. 181, prevede che la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni al vibrazioni è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Una volta redatto il Documento di valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la formazione dei lavoratori dell’art. 37, D.Lgs. 81/08.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
UNI EN ISO 5349-1:2004 – Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano – Parte 1: Requisiti generali.
UNI ISO 2631-1:2014 – Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero – Parte 1: Requisiti generali.