IL NOSTRO SERVIZIO
La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare le aziende che intendono adeguarsi alle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dotarsi di un Documento di valutazione dell’esposizione al rischio rumore ai sensi dell’art. 181, comma 1, D.Lgs. 81/2008.
QUANDO È RICHIESTO
L’obbligo per datore di lavoro di dotarsi di un Documento di valutazione dell’esposizione al rischio rumore scatta quando esiste anche un solo lavoratore esposto ad un rumore che possa arrecare gravi danni all’apparato uditivo oppure causare malattie professionali statisticamente più significative, quali ipoacusia e sordità.
I valori limite di esposizione e i valori di azione sono fissati dall’art. 189, comma 1, D.Lgs. 81/2008 in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) e alla pressione di picco (Lpicco):
Valori inferiori di azione |
LEX = 80 dB(A) |
Lpicco = 135 dB(C) |
Valori superiori di azione |
LEX = 85 dB(A) |
Lpicco = 137 dB(C) |
Valori limite di esposizione |
LEX = 87 dB(A) |
Lpicco = 140 dB(C) |
Se non si può escludere che siano superati i valori di azione LEX = 80 dB(A) oppure Lpicco = 135 dB(C) deve essere eseguita prima una valutazione analitica attraverso banche dati di riferimento oppure attraverso misurazioni effettuate con un fonometro. Successivamente è necessario elaborare i valori rilevati secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 per arrivare a definire le misure di protezione collettive ed individuali da mettere in campo.
Il limite di esposizione personale LEX non può essere superiore a 87 dB(A) oppure Lpicco > 140 dB(C), in questo caso l’attenuazione dei Dispositivi di protezione individuale dell’udito (DPI-U) deve essere tale da non consentire il superamento dei limiti di esposizione.
La valutazione del rumore è un documento collegato al Documento di Valutazione dei rischi e, ove pertinente, deve essere obbligatoriamente inserito anche nei seguenti documenti:
– Piano Operativo della Sicurezza (POS);
– Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
– Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI).
DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO RUMORE
La responsabilità che venga predisposto il Documento di valutazione dell’esposizione al rischio rumore è in capo al Datore di lavoro e deve essere predisposta da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia, avvalendosi ove necessario di una consulenza professionale esterna.
Il Documento di valutazione dell’esposizione al rischio rumore è costituito da:
1) Rapporto di valutazione;
2) Relazione tecnica.
La Relazione tecnica deve sviluppare i seguenti punti:
– identificazione dell’azienda;
– individuazione delle figure aziendali;
– indicazione dei criteri seguiti per la valutazione;
– descrizione delle attività prevalenti nei luoghi di lavoro;
– identificazione dei gruppi omogenei;
– rilievi fonometrici;
– strumentazione utilizzata;
– calcolo dei livelli di esposizione;
– misure di protezione collettiva;
– misure di protezione individuale;
– sorveglianza sanitaria;
– formazione e addestramento.
I VANTAGGI
Adeguarsi alle normative di sicurezza sul lavoro e dotarsi di un Documento di valutazione dell’esposizione al rischio rumore produce i seguenti vantaggi:
– miglioramento della sicurezza aziendale;
– miglioramento immagine aziendale;
– riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;
– riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;
– evitare cause legali;
– ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;
– evitare sospensioni dell’attività.
SANZIONI
La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del Documento di valutazione dell’esposizione al rischio rumore.
Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il Documento di valutazione dell’esposizione al rischio rumore, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.
In caso di violazioni inerenti la stesura del Documento di valutazione dell’esposizione al rischio rumore per il Datore di lavoro sono previste all’art. 55, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:
– per omessa redazione del Documento di valutazione dell’esposizione al rischio rumore l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [violazione art. 181, comma 1, D.Lgs. 81/08].
DURATA E AGGIORNAMENTO
Il D.Lgs. 81/2008 al comma 2 dell’art. 181, prevede che la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni al rumore è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Una volta redatto il Documento di valutazione dell’esposizione al rischio rumore il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la formazione dei lavoratori dell’art. 37, D.Lgs. 81/08 ed in particolare l’addestramento dei lavoratori all’uso dei dispositivi di protezione dell’udito ai sensi dell’art. 77, comma 5, lettera b), D.Lgs. 81/08.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
UNI EN ISO 9612:2011 – Acustica – Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro – Metodo tecnico progettuale.
UNI 9432:2011 – Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro.
UNI EN ISO 11690-1:1998 – Acustica – Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario – Strategie per il controllo del rumore.