DVR

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il Documento di valutazione dei rischi, conosciuto anche come DVR, è  un Piano di sicurezza aziendale per garantire la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e deve essere adottato da qualsiasi tipo di azienda dotata di oltre 50 lavoratori.

IL NOSTRO SERVIZIO

La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare le aziende che intendono adeguarsi alle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dotarsi di un Documento di valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 81/2008.

 

QUANDO È RICHIESTO

Ogni azienda con oltre 50 lavoratori ha l’obbligo di dotarsi di un Documento di valutazione dei Rischi, il cosiddetto “DVR”. In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

Ricordiamo che per il D.Lgs. 81/08 sono considerati lavoratori anche i soci di società artigiane, i soci lavoratori di cooperative, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i tirocinanti, i coadiuvanti o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.

 

DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La responsabilità che venga predisposto il DVR è in capo al Datore di lavoro e può essere redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’azienda, avvalendosi di una consulenza professionale esterna.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve sviluppare i seguenti punti:

– redigere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute;

– stabilire i criteri adottati per la valutazione dei rischi;

– individuare le misure di prevenzione e di protezione collettiva;

– individuare i dispositivi di protezione individuali (DPI);

– definire un programma miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– individuare le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione collettiva;

– definire l’organigramma aziendale sulla sicurezza con ruoli, nomine e responsabilità delle varie figure (RSPP, RLS, Addetti antincendio, medico competente, etc.);

– l’individuare le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono particolare capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR, come previsto all’art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008 deve avere la data relativa alla prima emissione oppure alla sua revisione certificata facendo apporre firma e data del datore di lavoro, del Responsabile della sicurezza (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori (RLS) e del Medico competente. Per l’apposizione della data certa potrebbe essere anche utilizzati mezzi informatici quali la pec oppure la firma digitale.

 

I VANTAGGI

Adeguarsi alle normative di sicurezza sul lavoro e dotarsi di un Documento di Valutazione dei Rischi produce i seguenti vantaggi:

– miglioramento della sicurezza aziendale;

– miglioramento immagine aziendale;

– riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;

– riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;

– evitare cause legali;

– ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;

– evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale previsti all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

– evitare l’interdizione dai lavori pubblici con segnalazione nel casellario informatico.

La presenza o la completezza della valutazione dei rischi (DVR) accompagnata dal possesso della Certificazione OHSAS 18001:2007 oppure ISO 45001:2018 consente di avere la riduzione fino al 28% del tasso INAIL in funzione del numero di lavoratori (art.11, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008).

 

SANZIONI

La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del documento di valutazione dei rischi aziendali.

Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il DVR, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR per il Datore di lavoro sono previste all’art. 55, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:

– per omessa redazione del DVR, violazione art. 29, comma 1, D.Lgs. 81/08 l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc., la pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi, mentre ammenda da € 2.000 a € 8.000 [violazione art. 29, comma 1, D.Lgs. 81/08 ];

– per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPI, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000 [violazione art. 29, comma 1, D.Lgs. 81/08 ];

– per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000 [violazione art. 29, comma 1, D.Lgs. 81/08 ].

Inoltre, la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale prevista all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e l’interdizione dai lavori pubblici.

 

DURATA E AGGIORNAMENTO

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non ha una vera e propria data di scadenza prevista per legge, ma deve essere aggiornato ogni volta che c’è un cambiamento di macchinari utilizzati, nelle aree di lavoro o nei processi produttivi/lavorativi, è dunque necessario aggiornare il DVR con regolarità.

Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 29, comma 3, prevede esplicitamente che il DVR deve essere adattato ai cambiamenti dell’azienda, elencando le condizioni che implicano un aggiornamento dello stesso.

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Nel momento in cui un azienda ha anche un solo lavoratore scatta l’obbligo per il datore di lavoro di svolgere il corso di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) e di far eleggere dai lavoratori un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che deve essere adeguatamente formato. Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare la squadra di emergenza (Addetto al Primo soccorso e Antincendio) ed entro 60 giorni dall’assunzione deve provvedere alla Formazione generale e specifica dei lavoratori (art. 36 e 37, D.Lgs. 81/2008). Nel caso dei manutentori di impianti in tensione (fotovoltaico, impianti elettrici, cabine ENEL, illuminazione pubblica, etc.) deve essere svolto un corso specifico di Addetto ai lavori elettrici (PAV/PES/PEI). Altri obblighi formativi scattano quando i lavoratori lavorano in quota (ponteggi, funi, dispositivi anti caduta, etc.) o lavorano in spazi confinati (serbatoi, cisterne, etc).

Il datore di lavoro, in funzione della dotazione attrezzature in proprietà o a noleggio, è obbligato ai sensi dell’art. 73, D.Lgs. 81/2008 a fornire ai lavoratori addetti all’uso delle attrezzature adeguata formazione e addestramento (macchine movimento terra, trattori agricoli, cestelli, muletti, manitou, betopompe, grù, etc.).

 

SCADENZE DI LEGGE

Dall’1 giugno 2013 le aziende con oltre 50 lavoratori hanno l’obbligo di dotarsi di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

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