PSC

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, conosciuto anche come PSC, è  un Piano di sicurezza per garantire la sicurezza e salute nei cantieri mobili e temporanei  che deve essere obbligatoriamente predisposto dal Committente o dal Responsabile dei lavori.

IL NOSTRO SERVIZIO

La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare i Committenti che intendono adeguarsi alle normative sulla salute e sicurezza nei cantieri mobili e temporanei ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 81/2008 e dotarsi del Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 100, comma 1, D.Lgs. 81/2008.

Possiamo anche assumere l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) in quanto è la figura preposta alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e assumere anche l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per l’applicazione del PSC durante l’appalto.

 

QUANDO È RICHIESTO

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è un documento redatto in fase di progetto che interessa i cantieri mobili e temporanei, in particolare deve essere predisposto obbligatoriamente dai Committenti o Responsabili dei lavori di appalti di lavori privati oppure da Enti appaltanti di lavori pubblici.

Sia nel caso di lavori pubblici che privati il PSC è obbligatorio quando sono presenti più imprese in cantiere, anche non in contemporanea.

L’utilizzo del Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato rispetto al tradizionale PSC è del tutto discrezionale.

DESCRIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

La responsabilità che venga predisposto il PSC è in capo al Committente o al Responsabile del lavori che incarica a tale scopo il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

I contenuti minimi per la redazione di un PSC sono riportati al punto 2.1, Allegato XV, D.Lgs. 81/2008, che prevede quanto segue:

a) identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

– indirizzo del cantiere;

– descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;

– descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,  architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento a:

– area di cantiere;

– organizzazione del cantiere;

– lavorazioni;

e) prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;

f) misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

g) modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

i) durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini‐ giorno;

l) stima dei costi della sicurezza.

 

I VANTAGGI

 Adeguarsi alle normative di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili e dotarsi di un Piano di sicurezza e coordinamento produce i seguenti vantaggi:

– miglioramento della sicurezza in cantiere;

– riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;

– riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;

– evitare cause legali;

– ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;

– evitare sospensione efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 90, comma 10, D.Lgs. 81/08;

– evitare la sospensione dei lavori.

 

SANZIONI

La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata elaborazione del Piano di sicurezza e coordinamento.

Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il Piano di sicurezza e coordinamento, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.

In caso di violazioni inerenti la stesura del PSC per il Committente o il Responsabile dei lavori sono previste all’art. 157, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:

– per omessa redazione del PSC coincidente con la mancata nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000 [violazione art. 98, comma 1, lettera g), D.Lgs. 81/08].

Inoltre, la mancata redazione del PSC comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 90, comma 10, D.lgs. 81/08.

 

DURATA E AGGIORNAMENTO

Il Committente deve provvedere a redigere il PSC almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori e prima della firma del contratto d’appalto.

Il PSC deve essere redatto almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori e prima della firma del contratto d’appalto, si applica per tutto il periodo di durata del cantiere e deve essere aggiornato ogni volta che c’è un cambiamento delle condizioni, dei processi organizzativi e delle attività.

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

In funzione delle attività, attrezzature e mansioni dei lavoratori previste nel PSC,  deve essere pianificata la formazione a cui saranno soggette le aziende e i lavoratori che dovranno operare in cantiere.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

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