Le imprese che intendono partecipare alle gare d’appalto di lavori pubblici con importo superiore a € 150.000 devono essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione SOA ai sensi dell’art. 84, comma 1, D.Lgs. 50/2016.
ATTESTAZIONE SOA
Le imprese che intendono partecipare alle gare d’appalto di lavori pubblici con importo superiore a € 150.000 devono essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione SOA ai sensi dell’art. 84, comma 1, D.Lgs. 50/2016.
La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare gratuitamente l’azienda accompagnandola verso l’ottenimento dell’Attestazione SOA e orientando il Cliente verso un organismo di attestazione accreditato che garantisca professionalità, celerità e costi minimi.
L’Attestazione di qualificazione per la partecipazione agli appalti pubblici è rilasciata da soggetti di diritto privato di natura pubblicistica accreditati e regolarmente autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) denominati Società Organismi di Attestazione in acronimo anche detti “SOA” come stabilito all’art. 84, D.Lgs. 50/2016.
L’attestazione SOA può essere rilasciata per determinate categorie e classifiche. Le categorie sono elencate all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 e si dividono in Opere generali (OG) ed Opere speciali (OS) seguite da un numero.
L’impresa deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 78, D.P.R. 207/10) e di ordine speciale (art. 79, D.P.R. 207/10), questi ultimi sono i seguenti:
L’attestazione SOA ha una durata complessiva 5 anni con verifica intermedia a intermedia al terzo anno.
L’Attestazione SOA porta all’azienda diversi vantaggi pratici:
– accesso agli appalti pubblici di lavori superiori a euro 150.000;
– accesso ai subappalti pubblici di lavori superiori a euro 150.000;
– accesso agli appalti e subappalti privati di primari committenti che qualificano i propri fornitori con il sistema SOA;
– eliminazione della produzione di documenti in occasione della dimostrazione di possesso dei requisiti dichiarati in gare nel caso di appalti di lavori inferiori a euro 150.000;
– eliminazione della documentazione in occasione della dimostrazione di possesso dei requisiti per l’autorizzazione di subappalti di lavori inferiori a euro 150.000;
– iscrizione nel casellario informatico ANAC della imprese attestate soa con la possibilità di essere rintracciabili da parte di imprese aggiudicatarie che ricercano subappaltatori;
– minor concorrenza in quanto oggi le imprese attestate soa sono di molto inferiori a quelle attestate nel recente passato;
– maggiori garanzie di capacità tecnica e economica nei confronti dei committenti.
Allo stato attuale non ci sono scadenze di legge.
D.P.R. 05/10/2010, n. 207 – Regolamento appalti pubblici.
D.LGS. 18/04/2016, n. 50 – Codice appalti pubblici.
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