PSC Semplificato

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO (PSC Semplificato)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato, conosciuto anche come PSC Semplificato, è un Piano di sicurezza per garantire la sicurezza e salute nei cantieri mobili e temporanei che deve essere obbligatoriamente predisposto dal Committente o dal Responsabile dei lavori.

IL NOSTRO SERVIZIO

La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare i Committenti che intendono adeguarsi alle normative sulla salute e sicurezza nei cantieri mobili e temporanei ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 81/2008 e dotarsi del Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato ai sensi dell’art. 100, comma 1 e dell’art. 104-bis, D.Lgs. 81/2008.

Possiamo anche assumere l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) in quanto è la figura preposta alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e assumere anche l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per l’applicazione del PSC durante l’appalto.

 

QUANDO È RICHIESTO

Il Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato (PSC Semplificato) è un documento redatto in fase di progetto che interessa i cantieri mobili e temporanei, in particolare deve essere predisposto obbligatoriamente dai Committenti o Responsabili dei lavori di appalti di lavori privati oppure da Enti appaltanti di lavori pubblici.

Sia nel caso di lavori pubblici che privati il PSC Semplificato è obbligatorio quando sono presenti più imprese in cantiere, anche non in contemporanea.

L’utilizzo del Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato rispetto al tradizionale PSC è del tutto discrezionale.

 

DESCRIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO

La responsabilità che venga predisposto il PSC Semplificato è in capo al Committente o al Responsabile del lavori che incarica a tale scopo il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

I contenuti e lo schema per la redazione di un POS Semplificato sono riportati all’allegato I del D.I. 09/09/2014, che prevede quanto segue:

– identificazione e descrizione dell’opera;

– identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

– organigramma del cantiere;

– individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere;

– organizzazione del cantiere;

– rischi in riferimento alle lavorazioni;

– interferenze tra le lavorazioni;

– cronoprogramma dei lavori;

– procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS;

– misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature;

– infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

– modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento;

– disposizioni per la consultazione degli RLS;

– organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

– stima dei costi della sicurezza;

– elenco allegati obbligatori;

– quadro riepilogativo inerente gli obblighi di trasmissione

 

I VANTAGGI

Adeguarsi alle normative di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili e dotarsi di un Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato produce i seguenti vantaggi:

– miglioramento della sicurezza in cantiere;

– riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;

– riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;

– evitare cause legali;

– ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;

– evitare sospensione efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 90, comma 10, D.Lgs. 81/08;

– evitare la sospensione dei lavori.

 

SANZIONI

La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata elaborazione del Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato.

Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.

In caso di violazioni inerenti la stesura del PSC Semplificato per il Committente o il Responsabile dei lavori sono previste all’art. 157, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:

– per omessa redazione del PSC Semplificato coincidente con la mancata nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000 [violazione art. 98, comma 1, lettera g), D.Lgs. 81/08].

Inoltre, la mancata redazione del PSC Semplificato comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 90, comma 10, D.lgs. 81/08.

 

DURATA E AGGIORNAMENTO

Il Committente deve provvedere a redigere il PSC Semplificato almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori e prima della firma del contratto d’appalto.

Il PSC Semplificato deve essere redatto almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori e prima della firma del contratto d’appalto, si applica per tutto il periodo di durata del cantiere e deve essere aggiornato ogni volta che c’è un cambiamento delle condizioni, dei processi organizzativi e delle attività.

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

In funzione delle attività, attrezzature e mansioni dei lavoratori previste nel PSC Semplificato, deve essere pianificata la formazione a cui saranno soggette le aziende e i lavoratori che dovranno operare in cantiere.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Decreto interministeriale 09/09/2014 – Modello semplificato per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

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