IL NOSTRO SERVIZIO
La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare i Committenti che intendono adeguarsi alle normative sulla salute e sicurezza nei cantieri mobili e temporanei ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 81/2008 e dotarsi del Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato ai sensi dell’art. 100, comma 1 e dell’art. 104-bis, D.Lgs. 81/2008.
Possiamo anche assumere l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) in quanto è la figura preposta alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e assumere anche l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per l’applicazione del PSC durante l’appalto.
QUANDO È RICHIESTO
Il Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato (PSC Semplificato) è un documento redatto in fase di progetto che interessa i cantieri mobili e temporanei, in particolare deve essere predisposto obbligatoriamente dai Committenti o Responsabili dei lavori di appalti di lavori privati oppure da Enti appaltanti di lavori pubblici.
Sia nel caso di lavori pubblici che privati il PSC Semplificato è obbligatorio quando sono presenti più imprese in cantiere, anche non in contemporanea.
L’utilizzo del Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato rispetto al tradizionale PSC è del tutto discrezionale.
DESCRIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO
La responsabilità che venga predisposto il PSC Semplificato è in capo al Committente o al Responsabile del lavori che incarica a tale scopo il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
I contenuti e lo schema per la redazione di un POS Semplificato sono riportati all’allegato I del D.I. 09/09/2014, che prevede quanto segue:
– identificazione e descrizione dell’opera;
– identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
– organigramma del cantiere;
– individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere;
– organizzazione del cantiere;
– rischi in riferimento alle lavorazioni;
– interferenze tra le lavorazioni;
– cronoprogramma dei lavori;
– procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS;
– misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature;
– infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
– modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento;
– disposizioni per la consultazione degli RLS;
– organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
– stima dei costi della sicurezza;
– elenco allegati obbligatori;
– quadro riepilogativo inerente gli obblighi di trasmissione
I VANTAGGI
Adeguarsi alle normative di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili e dotarsi di un Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato produce i seguenti vantaggi:
– miglioramento della sicurezza in cantiere;
– riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;
– riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;
– evitare cause legali;
– ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;
– evitare sospensione efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 90, comma 10, D.Lgs. 81/08;
– evitare la sospensione dei lavori.
SANZIONI
La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata elaborazione del Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato.
Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il Piano di sicurezza e coordinamento Semplificato, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.
In caso di violazioni inerenti la stesura del PSC Semplificato per il Committente o il Responsabile dei lavori sono previste all’art. 157, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:
– per omessa redazione del PSC Semplificato coincidente con la mancata nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000 [violazione art. 98, comma 1, lettera g), D.Lgs. 81/08].
Inoltre, la mancata redazione del PSC Semplificato comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 90, comma 10, D.lgs. 81/08.
DURATA E AGGIORNAMENTO
Il Committente deve provvedere a redigere il PSC Semplificato almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori e prima della firma del contratto d’appalto.
Il PSC Semplificato deve essere redatto almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori e prima della firma del contratto d’appalto, si applica per tutto il periodo di durata del cantiere e deve essere aggiornato ogni volta che c’è un cambiamento delle condizioni, dei processi organizzativi e delle attività.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
In funzione delle attività, attrezzature e mansioni dei lavoratori previste nel PSC Semplificato, deve essere pianificata la formazione a cui saranno soggette le aziende e i lavoratori che dovranno operare in cantiere.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Decreto interministeriale 09/09/2014 – Modello semplificato per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).