DVR Standardizzato

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON PROCEDURE STANDARDIZZATE (DVR STANDARDIZZATO)

Il Documento di valutazione dei rischi con procedure standardizzatte, conosciuto anche come DVR Standardizzato, è  un Piano di sicurezza aziendale per garantire la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e deve essere adottato da qualsiasi tipo di azienda dotata da 1 a 50 lavoratori.

IL NOSTRO SERVIZIO

La Omnia Consulenza S.r.l. è in grado di supportare le aziende che intendono adeguarsi alle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dotarsi del Documento di valutazione dei rischi con Procedure Standardizzate ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera f), D.Lgs. 81/2008.

 

QUANDO È RICHIESTO

Le aziende sino a 50 lavoratori, purché non rientrino tra quelle a rischio rilevante, in presenza di rischi particolari quali il rischio chimico, biologico, da atmosfere esplosive, cancerogeno, mutageno o connessi ad esposizione ad amianto, hanno l’obbligo di dotarsi del Documento di valutazione dei rischi con le Procedure Standardizzate (art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008), il cosiddetto “DVR Standardizzato”, In caso di costituzione di nuova impresa il Documento di valutazione dei rischi con Procedure Standardizzate va elaborate entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

Ricordiamo che per il D.Lgs. 81/08 sono considerati lavoratori anche i soci di società artigiane, i soci lavoratori di cooperative, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i tirocinanti, i coadiuvanti o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.

 

DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON PROCEDURE STANDARDIZZATE

La responsabilità che venga predisposto il DVR standardizzato è in capo al Datore di lavoro e può essere redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’azienda, avvalendosi di una consulenza professionale esterna.

Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi sono contenute nel Decreto Interministeriale 30/11/2012, che prevede i seguenti punti:

– descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni;

– individuazione dei pericoli presenti in azienda;

– valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate;

– definizione del programma di miglioramento.

Il DVR standardizzato, come previsto all’art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008 deve avere la data relativa alla prima emissione oppure alla sua revisione certificata facendo apporre firma e data del datore di lavoro, del Responsabile della sicurezza (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori (RLS) e del Medico competente. Per l’apposizione della data certa potrebbe essere anche utilizzati mezzi informatici quali la pec oppure la firma digitale..

 

I VANTAGGI

Adeguarsi alle normative di sicurezza sul lavoro e dotarsi di una Valutazione dei Rischi attuata con Procedure standardizzate produce i seguenti vantaggi:

– miglioramento della sicurezza aziendale;

– miglioramento immagine aziendale;

– riduzione delle sanzioni per inadempienze sulla sicurezza;

– riduzione dei costi per la sicurezza derivanti dalla diminuzione di infortuni e malattie;

– evitare cause legali;

– ridurre il tempo speso per gestire le verifiche da parte degli organi di controllo;

– evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale previsti all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

– evitare l’interdizione dai lavori pubblici con segnalazione nel casellario informatico.

La presenza o la completezza della valutazione dei rischi (DVR standardizzato) accompagnata dal possesso della Certificazione OHSAS 18001:2007 oppure ISO 45001:2018 consente di avere la riduzione fino al 28% del tasso INAIL in funzione del numero di lavoratori (art.11, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008).

 

SANZIONI

La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del Documento di valutazione dei rischi con Procedure standardizzate.

Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare la Valutazione dei rischi con Procedure standardizzate, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR Standardizzato per il Datore di lavoro sono previste all’art. 55, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:

– per omessa redazione del DVR Standardizzato l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc., la pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi, mentre ammenda da € 2.000 a € 8.000 [violazione art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/08 ];

– per incompleta redazione del DVR Standardizzato con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPI, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000 [violazione art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/08 ];

– per incompleta redazione del DVR Standardizzato con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000 [violazione art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/08 ];

Inoltre, la mancata redazione del DVR Standardizzato, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale prevista all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e l’interdizione dai lavori pubblici.

 

DURATA E AGGIORNAMENTO

Il Documento di Valutazione dei Rischi con Procedure standardizzate (DVR Standardizzato) non ha una vera e propria data di scadenza prevista per legge, ma deve essere aggiornato ogni volta che c’è un cambiamento di macchinari utilizzati, nelle aree di lavoro o nei processi produttivi/lavorativi, è dunque necessario aggiornare il DVR Standardizzato con regolarità.

Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 29, comma 3, prevede esplicitamente che il DVR Standardizzato deve essere adattato ai cambiamenti dell’azienda, elencando le condizioni che implicano un aggiornamento dello stesso.

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Nel momento in cui un azienda ha anche un solo lavoratore scatta l’obbligo per il datore di lavoro di svolgere il corso di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) e di far eleggere dai lavoratori un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che deve essere adeguatamente formato. Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare la squadra di emergenza (Addetto al Primo soccorso e Antincendio) ed entro 60 giorni dall’assunzione deve provvedere alla Formazione generale e specifica dei lavoratori (art. 36 e 37, D.Lgs. 81/2008). Nel caso dei manutentori di impianti in tensione (fotovoltaico, impianti elettrici, cabine ENEL, illuminazione pubblica, etc.) deve essere svolto un corso specifico di Addetto ai lavori elettrici (PAV/PES/PEI). Altri obblighi formativi scattano quando i lavoratori lavorano in quota (ponteggi, funi, dispositivi anti caduta, etc.) o lavorano in spazi confinati (serbatoi, cisterne, etc).

Il datore di lavoro, in funzione della dotazione attrezzature in proprietà o a noleggio, è obbligato ai sensi dell’art. 73, D.Lgs. 81/2008 a fornire ai lavoratori addetti all’uso delle attrezzature adeguata formazione e addestramento (macchine movimento terra, trattori agricoli, cestelli, muletti, manitou, betopompe, grù, etc.).

 

SCADENZE DI LEGGE

Dall’1 giugno 2013 le aziende fino a 50 lavoratori hanno l’obbligo di dotarsi del Documento di Valutazione dei rischi con Procedure standardizzate (DVR Standardizzato).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Decreto Interministeriale 30/11/2012 – Procedure standardizzate.

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